SUPER ECOBONUS 110%
É una maxi agevolazione fiscale che permette di riqualificare edifici - case unifamiliari, indipendenti, plurifamiliari, condomini - detraendo il 110% delle spese in quattro o cinque quote annuali, in base a quando vengono effettuati i lavori.
Migliora le condizioni di detraibilità delle spese rispetto all’esistente EcoBonus ed è in vigore per le spese sostenute dal 1 luglio 2020 fino al 31.12.2022 con SAL 30% al 30 giugno 2022 per proprietari unifamiliari. Proroga Superbonus per gli interventi effettuati dai condomini e mini condomini in mono proprietà (fino a 4 unità immobiliari), compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del DPR 380/2001, al:
- 110% fino al 31 dicembre 2023 (fino al 31 dicembre 2025 solo per aree terremotate)
- 70% per il 2024
- 65% per il 2025
Mentre per Iacp e cooperative di abitazione proroga al 110% fino al 31.12.2023 a condizione che al 30 giugno 2023 siano stati eseguiti lavori fino al 60%.
Possono farne richiesta i condomìni, persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, IACP, cooperative di abitazione, Onlus e società sportive.
A fine lavori la prestazione energetica dell’immobile deve migliorare di almeno due classi e se ciò non è possibile (ad esempio per gli immobili storici), la classe di approdo deve essere almeno di un grado superiore a quella di partenza.
Gli interventi obbligatori sono definiti trainanti e riguardano le strutture opache orizzontali (coperture, pavimenti) e verticali (pareti generalmente esterne) e gli impianti di climatizzazione (caldaie, pompe di calore). Per avere accesso al Super Ecobonus deve essere necessariamente effettuato almeno uno di questi interventi.
Gli altri interventi di riqualificazione energetica, possono rientrare nella detrazione 110%, se effettuati congiuntamente a quelli trainanti.
L’immobile oggetto di riqualificazione deve essere conforme sotto il profilo edilizio ed urbanistico.
Possono usufruire dell’agevolazione sia interi condomìni sia abitazioni singole (villette indipendenti e villette a schiera). Si può trattare di edifici esistenti ma anche di demolizioni e ricostruzioni. Si può richiedere sulla prima e seconda casa al netto della quota parte che riguarda le parti comuni dell’edificio.
Dall’agevolazione sono invece esclusi gli interventi su ville, castelli e case di lusso, corrispondenti alle categorie catastali A1, A8 e A9.
L’importo massimo agevolabile per isolamento termico con sistema a cappotto è il seguente:
- 50.000 euro per unifamiliari
- 40.000 euro per condomini fino a 8 unità immobiliari (moltiplicato per unità immobiliare)
- 30.000 euro oltre 8 unità immobiliari (moltiplicato per unità immobiliare)
La somma spesa per effettuare i lavori è detraibile dalla dichiarazione annuale dei redditi in 4 anni per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2022. In 5 anni per le spese sostenute prima del 2022. Ma la novità, introdotta dal Decreto Rilancio, è la possibilità di optare, in luogo della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto in fattura da parte dei fornitori di beni e servizi che si rendono disponibili ad effettuarlo o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.
Di seguito alcune delle soluzioni Fassa Bortolo adatte al Super Ecobonus 110%.
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Super Ecobonus 110% | |
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Interventi agevolabili | Interventi di riqualificazione energetica |
Risparmio/detrazione fiscale | 110% |
Importo massimo agevolabile per l'isolamento termico a cappotto |
50.000 euro per unifamiliari, 40.000 euro per condomini fino a 8 unità immobiliari, 30.000 euro oltre 8 unità immobiliari |
Cessione del credito | Prevista |
Valido fino al |
31.12.2022 con SAL 30% al 30 giugno 2022 per unifamiliari 31.12.2023 (31.12.2025 solo per aree terremotate) per condomini e minicondomini 31.12.2023 per IACP e Cooperative |
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